RICHIESTE DI APRI PER LA STESURA DEI REGOLAMENTI DI ATENEO E DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
L’Associazione dei Precari della Ricerca Italiani (APRI), a seguito dell’entrata in vigore della nuova riforma dell’Università italiana (legge 240/2010), vista l’imminente necessità da parte del MIUR di emanare i decreti attuativi in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e del reclutamento, ritiene indispensabile che si tenga nella dovuta considerazione il parere dei precari della ricerca. Essi, infatti, quotidianamente contribuiscono e spesso in modo determinante a portare avanti con successo la ricerca scientifica e la didattica negli Atenei italiani.
APRI, in spirito costruttivo e dialogico e avendo a cuore soltanto il miglioramento del sistema “Ricerca ed Università” italiano, intende proporre quanto segue:
DECRETI MINISTERIALI:
Abilitazione Nazionale PA e PO
APRI ritiene che, al fine di non svilire lo strumento dell’Abilitazione nazionale per il ruolo di Professore Associato e Professore Ordinario, i criteri debbano essere realmente selettivi. A tale scopo, dovrebbe essere condotto da CUN e ANVUR uno studio serio e accurato, con la partecipazione attiva dei rappresentanti di tutte le categorie operanti nel mondo della ricerca universitaria, comprese le associazioni di precari della ricerca. Consapevoli che tali criteri sono destinati a variare a seconda delle specificità dei singoli settori scientifico disciplinari (SSD), vogliamo di seguito illustrare alcuni principi generali da cui riteniamo non si possa prescindere:
1. I criteri abilitativi devono essere elaborati a partire da rigide griglie numeriche che permettano un’oggettiva corrispondenza tra i titoli presentati dal candidato e il punteggio maturato grazie a essi. Tali griglie dovranno tener conto della produttività scientifica del candidato (numero di pubblicazioni), di eventuali grants da esso ottenuti, di eventuale coordinazione autonoma e certificata di gruppi di ricerca, di eventuali brevetti, del numero di convegni internazionali attesi in qualità di oratore. Per i settori in cui ciò sia pertinente, esse terranno conto anche di indicatori bibliometrici come h-index e impact factor.
2. Vi devono essere chiari “limiti minimi” di punteggio, al di sotto del quale l’abilitazione è negata. Tali limiti minimi non dovranno essere in alcun caso inferiori alla media dei punteggi che deriverebbero dai titoli dei partecipanti ai concorsi per PA e PO (a seconda dell’abilitazione) nei precedenti due anni per un determinato settore.
3. Per il computo dei punteggi sopra menzionati devono essere prese esame soltanto le pubblicazioni degli ultimi 5 anni dalla data dell’esame di abilitazione. Ciò a garanzia del fatto che gli abilitati siano ancora nella loro fase produttiva.
Reclutamento
APRI ritiene che, al fine di rilanciare il reclutamento sia necessario puntare con forza sui giovani, sulla qualità della ricerca e sulla produttività dei singoli e delle istituzioni universitarie. Pertanto propone che:
1. Si preveda anche per gli appartenenti ai ruoli di PA e PO il pensionamento per chi ha raggiunto i anni 65 di età e allo stesso tempo i 35 anni di contributi, al fine di dare più spazio alle nuove generazioni. È bene notare che i professori in pensione potrebbero continuare la loro attività di collaborazione con le Università e i Dipartimenti senza però gravare sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
2. Al fine di ripristinare, in tempi ragionevoli, il turn over del 100% fra punti organico liberati mediante pensionamento e punti organico impegnati mediante nuovo reclutamento, si porti il turn over almeno al 70% nel 2011. Limitatamente agli Atenei che riceveranno una positiva valutazione dall’ANVUR, si porti il turn over al 100% a partire dal 2012.
3. Si rifinanzi il programma FIRB portando i finanziamenti almeno a 200 milioni di euro per il 2011. Il 60% di essi sia dedicato alla linea dei ricercatori non strutturati, senza limiti di età anagrafica ma solo di “anzianità accademica”, cioè di anni dal conseguimento del dottorato, sull’esempio degli Starting Grants “Ideas” dell’European Research Council. Chiediamo anche una gestione più efficace del processo di selezione dei progetti e attribuzione dei finanziamenti: la valutazione dei progetti non richieda più di sei mesi e i fondi siano resi disponibili entro e non oltre 10 mesi dalla scadenza del bando.
4. Il numero annuo di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b), dell’ultima legge di riforma in essere nell’ateneo non dovrà essere inferiore al 40% del numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) in essere. Ciò al fine di evitare che i contratti ex-lettera a) finiscano per configurarsi come l’ennesima forma di contratto precario privo di sbocchi realistici nel sistema accademico italiano e siano invece legati a un’effettiva possibilità di partecipazione ai contratti ex-lettera b), c.d. “tenure track”. Quanto detto, ferma restando la possibilità per un ateneo di bandire contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) e b) fuori dalle summenzionate quote, quando il costo degli stessi non ricadesse sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
5. L’importo netto mensile minimo degli assegni di ricerca, da stabilire mediante decreto del Ministro secondo il dettato dell’articolo 22, comma 7, della legge di riforma, non dovrà essere inferiore a circa 1600 euro, retribuzione ancora non comparabile con quella di analoghi contratti europei, ma sicuramente più dignitosa degli attuali 1230 euro (il cui importo è invariato da ben 7 anni).
6. L’importo minimo delle docenze a contratto, da stabilire mediante decreto del Ministro secondo il dettato dell’articolo 23, comma 2, della legge di riforma, non dovrà essere inferiore a 90 euro netti per ora di didattica frontale.
STATUTI E REGOLAMENTI DI ATENEO:
Per quanto riguarda i regolamenti di Ateneo, APRI fa proprie le istanze presentate nella “piattaforma” elaborata dal Coordinamento Precari Universitari (CPU). In particolare:
1. i regolamenti di Ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca (articolo 22, comma 4), i contratti per attività di insegnamento (articolo 23, comma 2) e i contratti da ricercatore a tempo determinato (articolo 24, comma 2) dovranno essere preparati da apposite commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno assicurare il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell’Ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali. A tal proposito, è auspicabile che il MIUR si impegni a costituire un portale nazionale che raccolga tutti i bandi, comprendendo anche quelli per assegni di ricerca e per contratti di insegnamento.
2. Ai lavoratori precari con qualsivoglia tipo di contratto devono essere riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori strutturati dell’Ateneo (asili nido, mense, parcheggi, rimborsi spese, partecipazione a bandi per fondi di ricerca d’ateneo…). In quest’ottica, chiediamo che negli statuti vengano esplicitamente introdotti standard minimi che sanciscano diritti e tutele di cui ciascun lavoratore dell’Ateneo, a tempo determinato o indeterminato, deve necessariamente usufruire e si preveda la definizione di una retribuzione minima al di sotto della quale nessun rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, possa per alcun motivo scendere.
Alessio Bottrighi
presidente APRI