DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Al Rettore
Al Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
p.c.
CRUI
CUN
Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29.
Facendo seguito ai quesiti pervenuti in relazione all'applicazione delle disposizioni in oggetto, ferma
restando l'autonomia degli Atenei, si precisa quanto segue.
Le procedure di chiamata dei professori previste dall'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
possono essere bandite, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e reclutamento del
personale, non appena gli Atenei avranno emanato il Regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art.
1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni
accademiche previste dalla legge n. 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui
all'art. 24, comma 3, lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del
2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a
decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal
Titolo III della legge, per la copertura di posti professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo
determinato.
Nulla osta a che gli Atenei bandiscano assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge
applicando l'importo minimo previsto dal DM 9 marzo 2011, n. 102, in corso di registrazione. In merito alle
modalità di rinnovo degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, si rinvia alla
nota prot. n. 583 del 8 aprile u.s. trasmessa dall'Ufficio III di questa Direzione Generale.
I contratti in scadenza stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 possono
essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi. A tale proposito si rammenta che con coloro
che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti in parola possono essere altresì stipulati i contratti di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e che, a tale scopo, la durata dei contratti di cui
all'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito
di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse
post-dottorato ex art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni e borse
conferiti da atenei stranieri.
Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche apportate dall'art. 29, comma 10, della legge in oggetto
alla disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, a seguito delle quali, a far data
dal 29 gennaio 2011, è possibile bandire procedure di trasferimento esclusivamente con riferimento ai
ricercatori universitari a tempo indeterminato; per i professori di prima e seconda fascia le procedure di
trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
Infine, coerentemente con la ratio ispiratrice della riforma universitaria, si invita a dare la massima
pubblicità alle procedure di selezione e di reclutamento sopra richiamate, anche mediante la pubblicazione dei
bandi in Gazzetta Ufficiale.
Si ringrazia per l'attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi