giovedì 11 febbraio 2016

DDL 1873 sui ricercatori a tempo determinato: 'cca nisciuno è fesso!!!

Nei giorni scorsi, abbiamo notato pressioni affinché venga ripresa al Senato la discussione del DDL Pagliari (N. 1873), riguardante la riforma dei contratti di ricercatore a tempo determinato. Tale richiesta fa seguito alla recente presa di posizione della Comunità Europea, in merito alla necessità di porre limiti stringenti alla rendicontazione degli assegni di ricerca nell’ambito dei progetti con finanziamento comunitario. Sebbene sia senz’altro auspicabile l’uscita dei precari dal pantano dei contratti di lavoro parasubordinato quali gli assegni di ricerca (che, lo ricordiamo, non danno luogo a tutele degne di questo nome nemmeno nel caso di periodi di disoccupazione, purtroppo in questi ultimi anni molto frequenti per chi aveva un assegno in scadenza), è probabilmente poco avveduta e molto pericolosa l’idea di affidare al DDL N. 1873 le speranze dei precari.
Da una parte, alcune delle previsioni del DDL 1873 stanno per essere inserite nella legge “mille proroghe” che presto sarà approvata in senato [1]. Dall’altra la discussione del DDL 1873 ha avuto derive emendative degne di nota, perché in nettissimo contrasto con gli interessi dei ricercatori precari, già martoriati da anni di sottofinanziamento che li ha colpiti in pieno, decimandoli.
Un esempio in tal senso è l’emendamento proposto dal senatore Russo (professore associato presso l’Università di Udine), che prevede una trasformazione delle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDb), ovvero le uniche che, a seguito di valutazione positiva, possono dare luogo alla stabilizzazione dopo un triennio di contratto precario [2].
Tale proposta emendativa farebbe sì che per tali posizioni il precariato si allunghi a 6 anni, con valutazione intermedia, e tali modifiche avrebbero effetto anche sui contratti RTDb in corso. E così, i 700 highlander precari che sono già in attesa della valutazione della loro attività in vista della stabilizzazione, si vedrebbero appioppati altri 3 anni di precariato (sempre che nel frattempo la valutazione intermedia non li elimini anticipatamente dal sistema universitario italiano). Va da sé che tale emendamento è funzionale ad interessi ortogonali a quelli dei precari in generale, perché toglie risorse ai precari; si dirà: ma la proposta del senatore Russo elimina la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo A, ovvero quello senza tenure track. Questo è vero, ma in un periodo in cui si parla insistentemente di una nuova riforma per il sistema universitario, è molto probabile che l’unico effetto pratico di tale emendamento, se venisse approvato, sarebbe appunto l’allungamento del precariato per i 700 sopravvissuti, ovvero degli attuali RTDb che stavano cominciando ad intravedere la fine del tunnel. E in generale, una tenure track rigida di 6 anni rappresenterebbe un'anomalia nel panorama internazionale: più funzionale alle necessità dei giovani precari sarebbe un percorso flessibile in cui il ricercatore precario possa chiedere di essere valutato per il passaggio in ruolo dopo un periodo ragionevole (ad es. dopo i primi 3 anni).
Il DDL Pagliari negli scorsi mesi aveva subito un notevole rallentamento. Forse tale rallentamento è anche dovuto al fatto che proposte emendative come quelle appena descritte determinano l’inconveniente di rallentare anche le progressioni di carriera di coloro che già godono di una posizione di docenza a tempo indeterminato. Infatti, la previsione della riscrittura dei decreti ministeriali necessari per la valutazione dei nuovi (iddio ce ne scampi) RTDb, avrebbe ripercussioni anche sulla tempistica delle progressioni di carriera che attualmente vengono effettuate ai sensi dell’Art. 24, comma 6 della L. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini). Insomma, pare incredibile, ma i precari devono ringraziare l’on. Gelmini e i suoi collaboratori dell’epoca, per aver scritto una legge che lega in parte il destino dei non strutturati a quello delle figure di ruolo degli Atenei.


[1] http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0038530.pdf (cfr. pag. 23)

[2] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=941283&idoggetto=932895


P.S.: E' da accogliere con grande favore la nuova posizione appena espressa dal Senato (VII Commissione), in merito all'improrogabilità dei contratti RTDb. Si riporta di seguito un estratto del resoconto della seduta del 17 Febbraio:

"... omissis ... si ritiene indispensabile chiarire che i contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240 del 2010 hanno durata triennale e non sono rinnovabili, ad eccezione di quelli in scadenza nel corso dell'anno 2016, che possono invece essere rinnovati in corso d'anno ma comunque per una durata che non può andare oltre il 31 dicembre 2016".

Il resoconto integrale si può trovare all'indirizzo di seguito riportato, seguendo il secondo link "ALLEGATO" nel menù di sinistra:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=964931