martedì 26 aprile 2011

NOTA MIUR - APPLICAZIONE RIFORMA GELMINI

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E

PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Al Rettore

Al Direttore Amministrativo

Università ed Istituzioni Universitarie

LORO SEDI

p.c.

CRUI

CUN


Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29.


Facendo seguito ai quesiti pervenuti in relazione all'applicazione delle disposizioni in oggetto, ferma

restando l'autonomia degli Atenei, si precisa quanto segue.

Le procedure di chiamata dei professori previste dall'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

possono essere bandite, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e reclutamento del

personale, non appena gli Atenei avranno emanato il Regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art.

1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni

accademiche previste dalla legge n. 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui

all'art. 24, comma 3, lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del

2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a

decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal

Titolo III della legge, per la copertura di posti professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo

determinato.

Nulla osta a che gli Atenei bandiscano assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge

applicando l'importo minimo previsto dal DM 9 marzo 2011, n. 102, in corso di registrazione. In merito alle

modalità di rinnovo degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, si rinvia alla

nota prot. n. 583 del 8 aprile u.s. trasmessa dall'Ufficio III di questa Direzione Generale.

I contratti in scadenza stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 possono

essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi. A tale proposito si rammenta che con coloro

che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti in parola possono essere altresì stipulati i contratti di cui

all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e che, a tale scopo, la durata dei contratti di cui

all'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito

di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse

post-dottorato ex art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni e borse

conferiti da atenei stranieri.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche apportate dall'art. 29, comma 10, della legge in oggetto

alla disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, a seguito delle quali, a far data

dal 29 gennaio 2011, è possibile bandire procedure di trasferimento esclusivamente con riferimento ai

ricercatori universitari a tempo indeterminato; per i professori di prima e seconda fascia le procedure di

trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Infine, coerentemente con la ratio ispiratrice della riforma universitaria, si invita a dare la massima

pubblicità alle procedure di selezione e di reclutamento sopra richiamate, anche mediante la pubblicazione dei

bandi in Gazzetta Ufficiale.



Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Tomasi

giovedì 14 aprile 2011

Nota MIUR 583 del 8/04/2011



E' stata resa pubblica una recente nota del MIUR contenente la risposta a numerosi quesiti legati all'art.22 della L.240/2010 recante disposizioni in materia di assegni di ricerca.
Una su tutte: gli anni di vecchi assegni ai sensi della 449/97 NON CONTANO ai fini del massimo dei 4 anni di assegno di ricerca stabiliti dalla 240, né ai fini dei 12 anni massimi di "precariato" universitario.

Come la pensate?

a) benissimo! visto che mi è scaduto il quarto anno di assegno e che i RTD non partiranno prima di un anno (se mai partiranno), nel frattempo posso pagare comunque l'affitto! (e ho pure i nuovi minimi, of course);
b) allucinante! così il precariato viene aumentato tout court di ulteriori 4 anni e nessuno farà pressione per accelerare le procedure di bando dei RTD;
c) che me frega, io sò già rettore.


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